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Amministratori di sistema

Definizione dell'amministratore di sistema

Il disciplinare per l'uso delle risorse informatiche dell'INFN definisce l'amministratore di sistema come:

Figura professionale dedicata alla gestione e alla
manutenzione di impianti di elaborazione con cui
vengano effettuati trattamenti di dati, anche personali,
compresi i sistemi di gestione delle basi di dati,
le reti locali e gli apparati di sicurezza.

Nella sostanza l'amministratore di sistema una la persona che gestisce con privilegi di amministratore risorse informatiche utilizzate da piu' utenti; l'utilizzo con privilegi di amministratore di un dispositivo ad uso personale (portatili, desktop) non richiede la nomina ad amministratore di sistema.

Il disciplinare stesso ne definisce, al paragrafo 6, i compiti:

1. mantenere i sistemi al livello di sicurezza appropriato al loro uso
2. verificare con regolarità l'integrità dei sistemi
3. controllare e conservare i log di sistema per il tempo necessario a
   verificare la conservazione degli standard di sicurezza;
4. segnalare immediatamente al Servizio di Calcolo e Reti incidenti,
   sospetti abusi e violazioni della sicurezza e partecipare alla
   loro gestione;
5. installare e mantenere aggiornati programmi antivirus per i sistemi
   operativi che lo prevedono;
6. non visionare i dati personali e della corrispondenza di cui dovessero
   venire a conoscenza e comunque a considerarli strettamente riservati
   e a non riferire, né duplicare o cedere a persone non autorizzate
   informazioni sull'esistenza o sul contenuto degli stessi;
7. in caso di interventi di manutenzione, impedire, per quanto possibile,
   l’accesso alle informazioni e ai dati personali presenti nei sistemi
   amministrati;
8. seguire attività formative in materie tecnico-gestionali e di sicurezza
   delle reti, nonché in tema di protezione dei dati personali e di segretezza
   della corrispondenza

In sostanza l'amministratore di sistema ha il compito di garantire la sicurezza degli strumenti informatici da lui gestiti e dei dati ivi contenuti, secondo le disposizioni adottate dall'INFN in relazione agli obblighi di legge: applicazione delle misure minime di sicurezza AGID ed al GDPR, oltre che al disciplinare stesso.

Nomina dell'amministratore di sistema

L'ammininstratore di sistema e' nominato dal Direttore della Sezione di afferenza, con una lettera che deve essere restituita firmata per presa visione delle prescrizioni ricevute.

La nomina deve specificare l'ambito di applicazione, cioe' l'insieme degli strumenti informatici sotto il controllo dell'amministratore stesso.

La nomina ha durata quadriennale e puo' essere revocata in conseguenza della eventuale dismissione dell'effettivo ruolo ricoperto.

Qualora gli strumenti informatici gestiti siano o possano essere ospitati, anche temporaneamente, sulle risorse fisiche di altre sezioni o laboratori nazionali o centri, la nomina deve essere inviata per conoscenza al direttore delle strutture potenzialmente coinvolte.


Compiti operativi

L'amministratore di sistema deve garantire l'osservanza delle disposizioni di legge come declinate dall'INFN.

L'INFN identifica due tipologie di calcolatori:

  • GA (gestionali amministrativi): calcolatori che ospitano dati personali trattati dall'INFN, o utilizzati da chi manipola dati personali per conto dell'INFN, e calcolatori infrastrutturali. Queste macchine sono quelle utilizzate dai servizi di direzione, amministrazione, prevenzione e protezione, trasferimento tecnologico, formazione, ed i server centrali, e sono tutte amministrate dal personale del Servizio Calcolo.
  • TS (tecnico scientifici): macchine utilizzate prevalentemente per la ricerca.

I calcolatori di tipo GA sono gestiti dal Servizio Calcolo; su questi deve essere garantita l'applicazione integrale delle misure minime AGID.

I calcolatori di tipo TS possono essere gestiti da un Amministratore di Sistema. Per queste macchine l'amministratore di sistema si deve fare carico di:

  1. collaborare col Servizio Calcolo per tutte le questioni legate alla connettivita' in rete di queste macchine
  2. fornire accesso a tali macchine solo dietro approvazione esplicita del Servizio Calcolo
  3. comunicare tempestivamente al Servizio Calcolo qualsiasi violazione di sicurezza relativa a tali macchine
  4. implementare - per quanto riguarda la gestione dei sistemi operativi - le misure minime che, per tale tipologia di macchina, corrisponde ad applicare le linee guida per la sicurezza che la Commissione Calcolo e Reti ha appositamente reso disponibili, a seconda della architettura: linux, windows, macosx.