Disciplina fiscale missioni

DIPENDENTI-ASSIMILATI   

Per il personale dipendente e assimilato la disciplina fiscale del trattamento di missione in Italia è stabilito dal comma 5 dell’articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 971 e succo mod. (Circolare Ministero Finanze326/1997), che si riporta per la parte di interesse:

Trattamento fiscale trasferte “entro” il comune (art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986; Ag. Entr. ris. n. 232/E/2002

Le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro – tranne i rimborsi di spese di trasporto – concorrono integralmente a formare il reddito.

 

Trasferte fuori del territorio comunale (art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986; Ag. Entr. ris. n. 143/E/2002).

E ‘possibile distinguere  tre sistemi l’uno alternativo all’altro schematizzabili nel modo seguente:

INDENNITA’ FORFETTARIA
L’indennità di trasferta è esclusa dall’imponibile fino all’importo di € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all’estero.
La quota di indennità che non concorre a formare il reddito non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta e, pertanto, anche nell’ipotesi di trasferta inferiore a 24 ore o, più in generale, di trasferta che per la sua durata non comporti alcun pernottamento fuori sede, la quota di franchigia resta fissata a € 46,48 al giorno per le trasferte in Italia e a € 77,47 al giorno per quelle all’estero.

I  rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di   indennita’  chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare il   reddito quando   le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione, mentre   restano   assoggettati  a tassazione tutti i rimborsi di    spesa,    anche   se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all’indennita’ di trasferta (salvo quanto precisato nel prosieguo per l’ipotesi del rimborso misto)

RIMBORSO MISTO
Nel caso venga corrisposta, unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e/o alloggio anche un’indennità di trasferta, le franchigie di € 46,48 e € 77,47 sono ridotte.
In particolare, la quota esente è di:
– € 30,99 al giorno, elevata a € 51,65 per le trasferte all’estero, in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, nonchè nei casi di alloggio o di vitto fornito gratuitamente;
– € 15,49 al giorno, elevata a € 25,82 per le trasferte all’estero, in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto o di vitto e alloggio forniti gratuitamente

I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto   forma  di indennita’ chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a   formare   il reddito quando siano effettuati sulla base di idonea documentazione, mentre   ogni   altro   eventuale rimborso di spese (ulteriori rispetto a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) e’ assoggettato interamente a tassazione;

RIMBORSO ANALITICO

I rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio e di trasporto, non concorrono a formare il reddito.
E’, inoltre, escluso da imposizione il rimborso di altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, per esempio la lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance), anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino a un importo di € 15,49 al giorno, elevato a € 25,82 per le trasferte all’estero.

 

AUTONOMI  (personale non associato )

Per il personale autonomo tutte le spese rimborsate sono assoggettate per Intero alla ritenuta d’acconto prevista rispettivamente per i soggetti residenti in Italia (20%) e per quelli non residenti (30%); anche per tale personale si continuano ad inviare i consueti elenchi mensili.